
La ditta D'Amico Mario opera su tutto il territorio laziale.
E' spacializzata nella riparazione ed installazione di caldaie a gas,
condizionatori, impianti di riscaldamento e di condizionamento.
Controllo, verifica ed autocertificazione previste dai comuni di Roma e provincia.
Servizi
I nostri principali servizi sono:
- Assistenza tecnica caldaie e condizionatori;
- Manutenzione impianti termici e di condizionamento;
- Installazione caldaie e condizionatori d'aria.


Climatizzazione
condizionatori d'aria, sistemi integrati caldo/freddo, deumidificatori, refrigeratori d'acqua, ventilconvettori
Complementi d'impianto
termostati ambiente, termoregolazioni, circolatori d'acqua, cronotermostati, rilevatori di gasControlli e Scadenze
La legge 10/91 stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte di territorio devono effettuare, con scadenza biennale, i controlli relativi allo stato d'esercizio e manutenzione degli impianti termici e che l'onere di tali controlli è posto a carico degli utenti. Il Decreto del Presidente della Repubblica n.551, pubblicato nel dicembre 1999, ha introdotto importanti novità nel settore termo-idraulico. Una di queste è, appunto, l'obbligo della redazione da parte del manutentore di un rapporto di controllo tecnico. (ALLEGATO H) Solo le ditte regolarmente abilitate alla manutenzione degli impianti termici possono acquistare, e successivamente trasmettere all'Ufficio Energia competente entro il biennio 2003/2004, il bollino da applicare sul RAPPORTO DI CONTROLLO rilasciato all'utente.
Normativa Vigente
La normativa vigente in materia di apparecchi con potenza inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda per uso sanitario, è la seguente:
- LEGGE 1083/71 sull'impiego di gas combustibile
- LEGGE 46/90 sulla sicurezza degli impianti
- LEGGE 10/91 sull'attuazione del piano energetico nazionale
- DPR 412/93 sulla progettazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
- DPR 551/99 recante modifiche ed integrazioni al DPR 412/93
Nuove prescrizioni relative agli impianti termici individuali (DPR 551/99 del 21/12/99)
Le novità più significative introdotte dal DPR riguardano l'affidamento a terzi dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (art.11 - comma 1), i requisiti che devono essere posseduti dal personale abilitato ad effettuare interventi di manutenzione e la periodicità con la quale questi ultimi devono essere effettuati sui generatore di calore (art.11 - comma 4), l'obbligo per il manutentore di rilasciare idonea documentazione attestante gli avvenuti controlli previsti (art.11 - comma 4bis), ed infine le modalità con le quali deve avvenire la compilazione iniziale del libretto di impianto (art. 11 - comma 11).
Art. 11 - comma 1
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art.1. comma 1. che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
Art. 11 - comma 4
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 12 e 13.
Art. 11 - comma 4bis
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato e aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica e all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.
Art. 11 - comma 9
Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente regolamento, sul quale deve essere riportato, in evidenza, il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
Art. 11 - comma 11
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'Ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale e il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
Contatti
Indirizzo: Via dei Fauni, 3 - Tivoli Terme (Roma)
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